Dipendente sottoposto a sospensione cautelare: il provvedimento è provvisorio e non può tradursi a priori in una perdita definitiva del trattamento economico
Se la sanzione disciplinare finale risulta insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto, spetta al dipendente la cosiddetta ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione