Accordo aziendale di prossimità: l’efficacia erga omnes è l’eccezione
Necessario che l’accordo contenga gli elementi indicati nella parte normativa per il sostegno alla cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità

L’accordo aziendale di prossimità può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali mostratisi chiaramente dissenzienti in occasione della stipulazione dell’accordo stesso. Ciò però, precisano i giudici della Corte Costituzionale, a patto che l’accordo contenga gli elementi indicati nella parte normativa per il sostegno alla cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità. A originare il caso sono stati alcuni lavoratori che hanno richiesto il pagamento di differenze retributive (per scatti di anzianità, ferie e altri istituti) che non erano state loro versate perché un contratto collettivo di prossimità – stipulato dalla società datrice di lavoro con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo – aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei dipendenti rispetto al contratto collettivo nazionale di settore. I lavoratori hanno dedotto non solo di aderire a una organizzazione sindacale diversa da quella che aveva sottoscritto il contratto di prossimità ma anche di aver espressamente ‘disdettato’, attraverso il loro sindacato, l’accordo medesimo. A fronte di tale quadro, i giudici costituzionali sono stati chiamati valutare la legittimità della normativa che estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario dell’accordo. I giudici della Corte Costituzionale hanno sottolineato, in premessa, che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano risultati espressamente dissenzienti. Allo stesso tempo, però, i giudici della Corte Costituzionale hanno chiarito che l’efficacia generale del contratto di prossimità rappresenta un’eccezione e ha ragione di essere solo a fronte di specifici presupposti. Nello specifico, per riconoscere efficacia generale all’accordo aziendale è necessario che: esso sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; essi risulti finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; esso riguardi la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a specifici settori. (Sentenza 52 del 28 marzo 2023 della Corte Costituzionale)