Accordo aziendale di prossimità: l’efficacia erga omnes è l’eccezione

Necessario che l’accordo contenga gli elementi indicati nella parte normativa per il sostegno alla cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità

Accordo aziendale di prossimità: l’efficacia erga omnes è l’eccezione

L’accordo aziendale di prossimità può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali mostratisi chiaramente dissenzienti in occasione della stipulazione dell’accordo stesso. Ciò però, precisano i giudici della Corte Costituzionale, a patto che l’accordo contenga gli elementi indicati nella parte normativa per il sostegno alla cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità. A originare il caso sono stati alcuni lavoratori che hanno richiesto il pagamento di differenze retributive (per scatti di anzianità, ferie e altri istituti) che non erano state loro versate perché un contratto collettivo di prossimità – stipulato dalla società datrice di lavoro con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo – aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei dipendenti rispetto al contratto collettivo nazionale di settore. I lavoratori hanno dedotto non solo di aderire a una organizzazione sindacale diversa da quella che aveva sottoscritto il contratto di prossimità ma anche di aver espressamente ‘disdettato’, attraverso il loro sindacato, l’accordo medesimo. A fronte di tale quadro, i giudici costituzionali sono stati chiamati valutare la legittimità della normativa che estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario dell’accordo. I giudici della Corte Costituzionale hanno sottolineato, in premessa, che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano risultati espressamente dissenzienti. Allo stesso tempo, però, i giudici della Corte Costituzionale hanno chiarito che l’efficacia generale del contratto di prossimità rappresenta un’eccezione e ha ragione di essere solo a fronte di specifici presupposti. Nello specifico, per riconoscere efficacia generale all’accordo aziendale è necessario che: esso sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; essi risulti finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; esso riguardi la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a specifici settori. (Sentenza 52 del 28 marzo 2023 della Corte Costituzionale)

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