Appalti pubblici e concessioni: le imprese debbono applicare il contratto collettivo più rappresentativo
Chiarimento fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, alla luce del Codice dei contratti pubblici

Le imprese con personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici e concessioni sono tenute all'applicazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, e quello il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito di una specifica istanza con cui l’‘Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio’ ha chiesto di voler specificare che i contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il contratto ‘Sorveglianza Antincendio’ e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il contratto ‘Guardie ai Fuochi’. Viene poi chiarito, alla luce del ‘Codice dei contratti pubblici’, che: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (Nota del 19 aprile 2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro)