Cacciato il lavoratore finito nei guai per la droga detenuta a casa

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario con il datore

Cacciato il lavoratore finito nei guai per la droga detenuta a casa

Legittimo cacciare il lavoratore beccato a detenere un grosso quantitativo di droga dentro casa. Questa la secca posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 29836 del 12 novembre 2025 della Cassazione), i quali hanno reso definitivo il licenziamento adottato da una grossa azienda italiana nei confronti di un suo – oramai ex – dipendente. Evidente il peso specifico della condotta extralavorativa.
A mettere nei guai il lavoratore è il blitz compiuto a casa sua dagli uomini delle forze dell’ordine, i quali rinvengono tra quelle mura otto chili di droga, tra cocaina e marijuana, e ben 7mila euro in contanti.
L’episodio, con inevitabile strascico penale, ha una grossa risonanza, anche a livello mediatico, e fa finire il lavoratore nel mirino dell’azienda, che, difatti, decide di optare per il provvedimento più drastico, cioè il licenziamento. E questa valutazione viene ritenuta corretta dai giudici di merito, i quali considerano legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda al dipendente.
Ciò perché l’addebito mosso al lavoratore, e consistente nella condotta extralavorativa di detenzione in casa di sostanze stupefacenti (otto chilogrammi tra cocaina e marijuana) e di una ingente somma di denaro (7mila euro), è tale, per i giudici d’Appello, da rendere giustificato il provvedimento adottato per la gravità delle condotte, anche incidenti sulla immagine aziendale e comunque sul vincolo fiduciario.
Lampante, quindi, per i giudici d’Appello, la giusta causa del recesso datoriale.
Per il legale che difende il lavoratore, però, è stata eccessivamente severa la reazione dell’azienda, reazione peraltro condivisa dai giudici di primo e di secondo grado. A suo parere, difatti, vi sono i presupposti per evidenziare la sostanziale assenza di giusta causa, anche tenendo conto della mancanza di prove della incidenza dei fatti addebitati al lavoratore sulla sua capacità di lavoro.
Questa chiave di lettura viene però respinta dai giudici di Cassazione, soprattutto in relazione alla incidenza della descritta condotta extralavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari del lavoratore – sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti.
Ragionando in questa ottica, i giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario con il datore. E tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva.
Poste dunque la ragione determinativa del licenziamento e la valutazione effettuata in linea con i principi vigenti in materia, risulta senza dubbio non rilevante il riferimento alla incidenza (o meno) dei fatti addebitati alla capacità lavorativa del dipendente, che si assume non inficiata.
Quest’ultimo elemento, ossia la capacità lavorativa del dipendente, non ha assunto alcun rilievo nella causa giustificativa del licenziamento, incentrato, come detto, sulla gravità in sé della condotta, sulla incidenza della condotta sull’immagine del datore di lavoro e sul vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro, soprattutto in ragione del carattere evidentemente doloso del comportamento e per la sistematicità e la protrazione nel tempo della condotta, e la sua conseguente idoneità, unitamente ai precedenti disciplinari, a ledere definitivamente la fiducia nella persona del dipendente.
Tirando le somme, è legittimo il licenziamento, secondo i giudici di Cassazione, e ciò sul presupposto in fatto dell’essere il dipendente imputato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali era stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e sulla constatazione della giusta causa, in relazione alla incidenza della descritta condotta extralavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari — sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti. E inevitabile è il riferimento ai principi secondo cui la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il relativo rapporto fiduciario. E tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva.

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