Compenso del lavoro straordinario: necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione
Sufficiente un consenso anche implicito, così che le prestazioni non siano svolte all’insaputa (o contro la volontà) del padrone
Nel contesto del pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la preventiva autorizzazione dell’amministrazione, autorizzazione intesa come consenso anche implicito del datore di lavoro che le prestazioni non siano svolte all’insaputa (o contro la volontà) del padrone. Tale consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento dello straordinario, anche ove la richiesta risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non rilevando il fatto che siano osservate particolari forme né che l’autorizzazione si manifesti come invalida o inidonea al suo scopo originario.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 23150 del 12 agosto 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito alle pretese avanzate da un dipendente di una ‘Azienda sanitaria locale’ del Lazio.
In ballo, nel caso specifico, una cifra superiore a 20mila euro a titolo di retribuzione per lavoro straordinario.
Per i giudici d’Appello è priva di fondamento la richiesta avanzata dal lavoratore. Ciò perché la ‘Azienda sanitaria locale’ ha sostenuto che l’attestazione, messa sul tavolo dal dipendente, rilasciatagli a posteriori e a sanatoria di un arco temporale dal 1998 al 2006, non poteva supplire alla preventiva autorizzazione all’espletamento di lavoro straordinario da parte del dirigente responsabile ed ha evidenziato che non vi erano le autorizzazioni preventive dei dirigenti responsabili.
Nello specifico, la attestazione richiamata dal lavoratore è priva di valenza probatoria, secondo i giudici d’Appello, in quanto non indicava da quali dirigenti, con quali modalità ed in quali tempi fossero state concesse le autorizzazioni, delle quali non vi era traccia documentale. A riprova dell’inesistenza delle autorizzazioni e dell’inattendibilità della medesima attestazione, il lavoratore non ha esibito alcuna delle copie di autorizzazione menzionate nella nota, non ha mai dedotto che, contrariamente a quanto prospettato dalla ‘Azienda sanitaria locale’, tali copie si trovassero nell’archivio dell’‘Ufficio del personale’ e non ha mai chiesto l’accesso agli atti, né un ordine di esibizione cui fosse stato opposto un rifiuto.
Queste valutazioni vengono censurate dai giudici di Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate dal lavoratore, precisano che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione dell’amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio. Inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la preventiva autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che il Codice Civile prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato.
Per autorizzazione, nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte all’insaputa (o contro la volontà) del padrone, ma con il consenso anche implicito del medesimo, e il consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento, anche ove la richiesta risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo. Ciò perché, sebbene l’autorizzazione prevista a livello contrattuale risponda ad ulteriori ragioni (programmatiche, di spesa, etc.) o risalga a fattispecie diversa da quella dello straordinario (attività da remunerare con compensi incentivanti di cui non si realizzino i presupposti), rispetto alla remunerazione del lavoratore ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore e non contro la volontà di questi, sicché non rileva il fatto che siano osservate forme, né che l’autorizzazione si manifesti per qualunque ragione come invalida o potenzialmente tale, oppure come inidonea al suo scopo originario.