Emergenza Covid e blocco dei licenziamenti: si applica anche alla figura del dirigente

I giudici sanciscono che l’applicabilità anche ai dirigenti della parte di disciplina sugli accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto non può essere coerente con l’esclusione delle figure dirigenziali dal blocco dei licenziamenti

Emergenza Covid e blocco dei licenziamenti: si applica anche alla figura del dirigente

Il cosiddetto ‘blocco’ dei licenziamenti previsto dallo Statto nel pieno dell’emergenza Covid si applica anche alla figura del dirigente. Questo il chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame il contestato licenziamento di un dirigente di una società per azioni, licenziamento ufficializzato nell’agosto del 2020 con una lettera ad hoc. I giudici prendono posizione in modo netto: il blocco dei licenziamenti va esteso anche al personale che riveste funzioni dirigenziali. In primo grado, in merito alla applicabilità del blocco dei licenziamenti economici al personale di categoria dirigenziale, i giudici avevano considerato applicabile il blocco ai dirigenti soltanto in caso di licenziamento collettivo, e non per il recesso individuale per ragioni organizzative. Per i giudici di secondo grado, invece, va data della disciplina eccezionale stabilita in piena pandemia una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale. Sul piano sistematico, l’applicabilità anche ai dirigenti della parte di disciplina sugli accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto non può essere coerente con l’esclusione delle figure dirigenziali dal blocco dei licenziamenti. (Sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte d’appello di Roma)

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