Famiglia risarcita per il continuo abbaiare dei cani ospitati in un immobile vicino
Evidente, secondo i giudici, una compromissione dell’equilibrio psico-fisico, a causa della lesione del diritto al riposo, sia notturno che diurno, e della vivibilità della casa
Ricovero improvvisato per alcuni cani che abbaiano in continuazione: legittimo il risarcimento per la famiglia che vive in un immobile vicino. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 29874 dell’11 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in provincia di Ancona.
Per i magistrati non ci sono dubbi: i componenti del nucleo familiare hanno subito una compromissione del proprio equilibrio psico-fisico, a causa della lesione del diritto al riposo, sia notturno che diurno, e della vivibilità della propria abitazione. E ciò basta per un risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo necessario il riscontro di un vero e proprio danno alla salute.
Chiare le origini del contenzioso: i componenti del nucleo familiare hanno citato in giudizio i proprietari di una casa colonica – posta nelle vicinanze della loro abitazione – ove si trovavano ricoverati tre o quattro cani che abbaiavano continuamente, ben oltre la soglia di normale tollerabilità, così impedendo loro di godere appieno dell’abitazione e incidendo sul loro equilibrio psico-fisico.
Per i giudici non ci sono dubbi: i componenti del nucleo familiare ‘molestato’ dai cani ha diritto ad un risarcimento, quantificato in 3mila euro a testa.
A pagare sono i proprietari della casa colonica, pur essendo stati i cani collocati lì dal loro figlio.
Su questo punto, difatti, ai fini del risarcimento del danno arrecato dagli animali a terzi, non rileva la loro proprietà, sufficiente essendone la mera detenzione e, dunque, il conseguente obbligo di custodia.
Entrando nei dettagli, viene chiarito che la circostanza che i cani si trovassero in una gabbia posta nella casa colonica – la seconda casa, per i proprietari – e che in quel luogo i due proprietari avessero tollerato che il proprio figlio tenesse dei cani non fa venir meno né il rapporto materiale e di fatto instauratosi con gli animali né il connesso obbligo di custodia.
In sostanza, la tolleranza dell’utilizzo di un’area di propria disponibilità, da parte del figlio, per il ricovero di animali ha comportato l’instaurazione di un rapporto materiale e di fatto con gli stessi animali, con conseguente responsabilità per i danni derivanti dalle immissioni sonore prodotte.