Incidente nella struttura gonfiabile sulla spiaggia: colpevole anche il titolare della concessione demaniale
Decisiva anche la constatazione che la struttura gonfiabile era al servizio esclusivo dell’esercizio balneare e poggiata sulla spiaggia in pietrisco, quindi in area demaniale nella disponibilità del concessionario
Incidente nella struttura gonfiabile sulla spiaggia: colpevole anche il titolare della concessione demaniale. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 5111 del 6 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un episodio verificatosi in Calabria quasi quindici anni fa.
Scenario della vicenda è, per la precisione, una spiaggia in quel di Catanzaro. Il fattaccio, risalente a quasi quindici anni fa, si concretizza in pochi secondi: durante una partita di ‘calcio saponato’, svolta all’interno di una struttura gonfiabile, installata sulla spiaggia e gestita dai responsabili dello stabilimento balneare, un ragazzino scivola e batte la testa a terra, e riporta gravi lesioni, non essendo la struttura gonfiabile dotata di una superficie morbida, in grado di attutire i colpi, bensì di un semplice telone come base. Nello specifico, il ragazzino colpisce praticamente la spiaggia in pietrisco su cui è stata piazzata la struttura gonfiabile.
Inevitabile l’azione risarcitoria avanzata nei confronti del titolare dello stabilimento e del titolare della struttura gonfiabile, il quale, peraltro, era in procinto di acquisire la proprietà dell’intero stabilimento.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: entrambi i soggetti vanno ritenuti responsabili per l’incidente capitato al ragazzino, il quale, ponendosi l’infortunio in relazione di derivazione causale con la struttura di gioco e potendosi escludere sia il caso fortuito che un suo concorso di colpa, si vede riconosciuto un risarcimento superiore ai 750mila euro.
Respinta l’obiezione proposta dall’allora titolare dello stabilimento, il quale ha precisato che lo stabilimento era già gestito dal titolare della struttura gonfiabile, in attuazione anticipata di un contratto di cessione di esercizio.
Invece, per i giudici di merito, entrambi i soggetti sotto esame vanno ritenuti colpevoli in quanto custodi della cosa. Pur avendo, all’epoca, la gestione del lido, e di tutto ciò che in esso si trovava installato, il titolare della struttura gonfiabile, anche l’allora proprietario è tenuto a rispondere per i danni subiti dal ragazzino, anche tenendo presente l’incertezza della precisa traslazione del possesso dello stabilimento, senza dimenticare, poi, che, anche successivamente alla scrittura di cessione dell’esercizio, il vecchio proprietario veniva ancora individuato come titolare del lido.
In aggiunta, poi, i giudici d’Appello osservano che la struttura gonfiabile era stata acquistata ed installata da un soggetto diverso dal titolare del lido ma essa, però, fin dal settembre 2009, era nel possesso dello stabilimento balneare.
Sulla scorta del permanere in capo al vecchio proprietario dello stabilimento della qualità di concessionario dell’area demaniale in cui si è verificato il sinistro e del fatto che egli ha continuato, all’epoca, ad espletare le formalità tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività, ne va dedotta la qualità di custode, precisano i giudici d’Appello.
Sulla stessa lunghezza d’onda dei giudici di Appello viaggiano anche i magistrati di Cassazione, i quali confermano in via definitiva anche la responsabilità del vecchio proprietario dello stabilimento balneare.
Chiara la questione sul tavolo: come valutare, in merito alla individuazione del custode della cosa fonte di danno, la circostanza della proprietà della struttura gonfiabile, da un lato, e la scissione tra la titolarità della struttura balneare da quella della struttura gonfiabile in cui il danno si è verificato, dall’altro?
In Appello, come detto, si è fatto riferimento ad un dettaglio importante: quantunque il proprietario della struttura gonfiabile avesse ricevuto il possesso dello stabilimento balneare, quest’ultimo, in base ad una clausola della scrittura privata, risultava tuttavia ancora nel 2011, epoca dei fatti, in concessione demaniale al vecchio proprietario, il quale curava anche gli aspetti amministrativi necessari a consentire lo svolgimento su quell’area dell’attività balneare.
Ebbene, il soggetto concessionario di area demaniale è sicuramente custode del bene in concessione nonché dei manufatti collocati al suo interno ed a suo servizio, almeno finché tale sua qualità permane ed ove non provi che, in concreto, nessuna signoria anche solo di fatto potesse esercitare sul bene stesso, precisano i giudici di Cassazione. Non a caso, con riguardo al demanio marittimo, in esito al provvedimento di concessione, il titolare viene immesso nel possesso del bene, e la consegna risulta dal relativo processo verbale, e analogamente la stessa norma si applica per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Inoltre, il concessionario è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere presenti all’interno dell’area in concessione, e, quindi, il titolare della concessione, fin quando non abbia interamente trasferito o cessato la sua qualità, conserva i doveri di vigilanza e custodia che gli sono propri, e deve rispondere nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri verificatisi all’interno del bene in concessione.
Tornando alla vicenda in esame, poi, la struttura gonfiabile era al servizio esclusivo dell’esercizio balneare e poggiata sulla spiaggia in pietrisco, quindi in area demaniale nella disponibilità del concessionario.
Tirando le somme, il vecchio proprietario dello stabilimento era, all’epoca del fatto, titolare della concessione e dunque custode dell’area e dei relativi manufatti, e, come detto, la struttura gonfiabile era collocata all’interno dell’esercizio balneare ed al servizio dello stabilimento. Pertanto, non può operarsi alcuna scissione tra gli obblighi di custodia in capo al lido rispetto alla struttura gonfiabile, e l’osservazione secondo cui la struttura gonfiabile era stata acquistata dal futuro nuovo titolare dello stabilimento risulta indifferente ai fini dell’affermazione della responsabilità del concessionario (e custode).
In conclusione, anche se la struttura gonfiabile venne acquistata da un soggetto diverso dal titolare della concessione demaniale, essendo essa permanentemente inserita all’interno dell’area di cui era ancora titolare il concessionario (ed anzi funzionalizzata, quale accessorio ricreativo ulteriore, all’attività economica ivi sviluppata), ed essendo quest’ultimo in una situazione quanto meno di concreta co-detenzione dell’area stessa e dei relativi manufatti, egli era co-titolare della signoria di fatto sul bene e, in quanto tale, abilitato e tenuto a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, nella sua permanente qualità di custode. Sacrosanto, quindi, l’obbligo per lui di risarcire il ragazzino. Ciò anche alla luce del principio fissato dai giudici di Cassazione, principio secondo cui il titolare di una concessione demaniale deve considerarsi custode, alla stregua del disposto di cui all’articolo 2051 del Codice Civile, dell’area medesima e dei manufatti sulla stessa insistenti ed al servizio dell’attività ivi eventualmente svolta, dal momento che la riceve in consegna fino a quando non abbia cessato tale qualità. In particolare, l’effettuazione da parte del concessionario di atti volti a facilitare o consentire la prosecuzione dell’esercizio balneare ivi presenti, esclude che il titolare della concessione perda la qualità di custode anche in caso di cessione a terzi dell’esercizio suddetto, ove gli atti siano posti in essere in epoca successiva a quella della cessione.