Licenziamento nullo se il periodo di prova non superato è connesso a un patto generico

Insufficiente il richiamo a quanto stabilito sulla carta del contratto collettivo. Decisivo il dettaglio relativo alla mancanza di chiarezza e di specificità nel quadro tracciato dal contratto collettivo

Licenziamento nullo se il periodo di prova non superato è connesso a un patto generico

Va considerato nullo il patto di prova se esso si limita a richiamare quanto stabilito sulla carta del contratto collettivo. Decisivo il dettaglio relativo alla mancanza di chiarezza e di specificità nel quadro tracciato dal contratto collettivo. Nel caso specifico preso in esame dai giudici è stata sancita la vittoria di una lavoratrice che era stata licenziata per il mancato superamento del periodo di prova. A sconfessare la linea tenuta dall’azienda è la nullità, sancita dai giudici, del patto concluso con la dipendente poi messa alla porta. Ciò rende, ovviamente, illegittimo il recesso intimato dalla società datrice di lavoro. Per fare chiarezza, comunque, i giudici sanciscono che il mero richiamo, all’interno del contratto, a una specifica qualifica – di addetto di negozi o di filiali di esposizione, nel caso specifico – contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato non è idoneo a integrare una chiara e specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova. E ciò non consente, pertanto, alle parti e al giudice di effettuare una verifica concreta. (Sentenza del 17 gennaio 2023 della Corte d’appello di Roma)

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