Militare e atleta, incidente in gara alle Olimpiadi: niente indennizzo
Impossibile, secondo i giudici, catalogare l’atleta, esponente delle Fiamme Gialle, come vittima del dovere

Niente indennizzo per l’esponente della Guardia di finanza rimasto vittima di un infortunio mentre prendeva parte a un combattimento di judo nel contesto delle Olimpiadi svoltesi ad Atene nel 2004. Respinta, di conseguenza, la sua richiesta di essere riconosciuto come vittima del dovere con conseguente ristoro economico. Nello specifico, l’uomo ha spiegato di essersi arruolato nella Guardia di finanza nel 1994 e di essere stato avviato, come judoka, al Secondo Nucleo Atleti Fiamme Gialle, partecipando alle competizioni sportive, e ha poi aggiunto che nell’agosto del 2004, nel corso delle Olimpiadi di Atene, durante un combattimento è rimasto ferito al ginocchio, con infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nessun dubbio, ovviamente, sulla ricostruzione dell’episodio. Per i giudici, però, è impossibile catalogare il judoka come vittima del dovere, anche perché non vi sono stati particolari fatti straordinari che hanno esposto l’atleta, nella gara svoltasi ad Atene, a maggiori rischi di quelli ordinari. (Sentenza 17435 del 30 giugno 2022 della Corte di Cassazione)