Responsabilità precontrattuale: risarcibile solo l’interesse negativo

In materia di responsabilità precontrattuale, il contraente deluso non acquisisce il diritto a percepire le utilità che avrebbe conseguito in seguito all’adempimento (c.d. interesse positivo), ma unicamente il diritto ad essere messo nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non avesse mai iniziato le contrattazioni (c.d. interesse negativo).

Responsabilità precontrattuale: risarcibile solo l’interesse negativo

La questione ha origine da una proposta finanziaria per migliorare un impianto di depurazione situato a Napoli Est, e per la sua gestione presentata da una società dinanzi alla Regione Campania. Inizialmente considerata ammissibile, la proposta è stata in seguito revocata.

La società ha presentato quindi, ricorso innanzi al TAR chiedendo il risarcimento danni dovuti alla revoca. Il TAR della Campania ha respinto il ricorso, ma la società ha proposto appello.

Il Consiglio di Stato ha accertato la responsabilità della Regione per danni precontrattuali. Ha deciso che, se dimostrato, l'Amministrazione avrebbe dovuto risarcire l’interesse negativo. Tuttavia, ha respinto la richiesta di risarcimento per lucro cessante, poiché mancava la prova dei danni e della loro diretta conseguenza dalla condotta illecita della Regione. Infine, disponeva una verifica tecnica per verificare la sussistenza del danno da lesione dell’interesse negativo.

Il verificatore depositava dunque, il proprio elaborato tecnico e la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Consiglio di Stato con sentenza ha accolto l'appello e condannato la Regione a risarcire i costi per la polizza fideiussoria, escludendo le spese di progettazione in quanto mancava supporto documentale.

Ha inoltre, chiarito i limiti del risarcimento per danni precontrattuali, indicando che il contraente nel caso di un contratto non concluso ha diritto solo alle spese sostenute, non al profitto perso. Solo le spese affrontate come trattative, viaggi, redazione di progetti, assistenza legale e tasse sono quindi risarcibili.

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