Sottrae uno snack e lo mangia: niente licenziamento per il cassiere

Impossibile, secondo i giudici, catalogare l’episodio come furto. Azienda condannata a reintegrare il lavoratore

Sottrae uno snack e lo mangia: niente licenziamento per il cassiere

Salvo il posto di lavoro del cassiere che preleva uno snack da 70 centesimi di euro dall’espositore, lo mangia e non paga. Respinta la costruzione proposta dalla società proprietaria del supermercato e mirata a catalogare l’episodio come una grave sottrazione di un bene aziendale. Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare, alla luce dell’episodio contestato, un futuro non corretto adempimento, da parte del dipendente, degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro. L’episodio è stato ricostruito facilmente, grazie alla parziale ammissione del lavoratore finito nel mirino dell’azienda. Per i giudici, però, si tratta di un fatto censurabile ma non sufficiente a legittimare il licenziamento. Consequenziale la condanna della società datrice di lavoro a reintegrare il dipendente. Respinta la tesi proposta dai legali che rappresentano la società proprietaria del supermercato, tesi mirata, da un lato, a porre in evidenza che il contratto sanziona l’appropriazione di beni aziendali sul luogo di lavoro con la sanzione espulsiva, e, dall’altro, a richiamare la condotta pregressa del dipendente in relazione a due precedenti disciplinari nell’ottica della futura inaffidabilità del dipendente nell’adempimento della prestazione lavorativa. Impossibile, chiariscono i giudici, ricondurre l’episodio contestato al cassiere all’ipotesi di furto, punita con sanzione espulsiva dal contratto. (Ordinanza 17288 del 27 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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