Uomo morto a seguito di un incidente stradale: come valutare il risarcimento per la compagna

Decisivo il riferimento alla convivenza, intesa anche come intensità affettiva del legame

Uomo morto a seguito di un incidente stradale: come valutare il risarcimento per la compagna

In materia di risarcimento del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale, l’espressione “convivenza” può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano descrittivo, come fatto storico funzionale a qualificare l’ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), e, dall’altro, sul piano qualitativo, al diverso fine di valutare l’eventuale intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra un’illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni.
Questa la prospettiva ribadita dai giudici (ordinanza numero 23544 del 20 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dalla drammatica morta di un uomo, vittima di un incidente stradale, contenzioso centrato sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla compagna dell’uomo.
Per il giudice d’Appello tra l’uomo e la donna, pur essendovi un intenso rapporto di natura affettiva (consolidato dalla generazione di un figlio), non è intercorsa alcuna materiale convivenza, sì che il danno per la perdita del rapporto affettivo, da parte della donna, deve ritenersi unicamente limitato alla dimensione morale soggettiva, senza alcun riflesso sul piano dinamico-relazionale. E, sempre in questa ottica, l’assenza di alcun legame affettivo formalizzato, tra l’uomo e la donna, impedisce il riconoscimento, in favore della donna, di alcun danno d’indole patrimoniale connesso al decesso dell’uomo, dovendo in ogni caso escludersi la sussistenza di un dovere giuridico di contribuzione economica tra conviventi, pur quando considerati tali.
Per quanto concerne, invece, il danno per la perdita del rapporto parentale subito dal minore, tale danno deve ritenersi in ogni caso ridotto, secondo il giudice d’Appello, in considerazione della condizione di infante del bambino al momento del decesso del padre, con la conseguente impossibilità per lui di avvertire la perdita di quegli aspetti di reciproco affetto, di solidarietà e di comunanza familiare, la cui natura presuppone la concreta capacità di trarre beneficio da tale rapporto, capacità, quest’ultima, da presumersi assente in un bimbo di pochi mesi.
‘Censurabili’, secondo i magistrati di Cassazione, le valutazioni compiute in Appello.
In generale, le ragioni che inducono l’ordinamento a conferire rilievo, sul piano della tutela extracontrattuale, alla convivenza tra le persone non riposano in alcun modo sul dato estrinseco della coabitazione dei protagonisti del rapporto, quanto piuttosto sulla sussistenza concreta e riconoscibile, tra questi ultimi, di una stabile relazione affettiva in relazione alla quale l’istituzione di una duratura coabitazione assume il ruolo di un mero indice presuntivo di carattere probatorio. In tal senso, una volta oggettivamente comprovata la sussistenza di una stabile relazione affettiva tra due soggetti, la circostanza che tra essi non esistesse, o non esistesse ancora, una coabitazione di carattere continuativo non vale a escludere la piena meritevolezza di protezione di quella relazione sul piano extracontrattuale, al pari di qualunque altra convivenza diversamente organizzata sul piano abitativo, assumendo rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del rapporto quale fonte di realizzazione personale.
In questa ottica va rimarcata la sottile (seppure essenziale) differenza riscontrabile nell’uso dei termini “coabitazione” e “convivenza”, trattandosi di estremi linguistici volti a denotare il ricorso di fenomeni sociali che (benché frequentemente connessi) devono ritenersi tra loro non sovrapponibili, alludendo l’uno, la convivenza, alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo volto a segnare, con intensità e profondità, la vita sentimentale ed emozionale del singolo (di per sé idoneo a conferire un senso specifico ai propri percorsi di realizzazione personale), e l’altro, la coabitazione, alla mera forma organizzativa della vita a due in termini logistici.
Più nello specifico, la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale rimane fondata sull’equità, cosicché, al fine di apprezzare, non solo l’esistenza, ma anche l’entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti.
In tale prospettiva, va riconosciuta la piena risarcibilità del danno arrecato al rapporto di convivenza, quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione, e, per converso, in tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l’allegazione della mera coabitazione, ma è necessaria l’allegazione della lesione di un legame affettivo, a conferma dell’identificazione del vincolo affettivo in quanto tale – e non già del dato estrinseco della mera coabitazione – quale oggetto specifico della protezione dell’ordinamento.
Analizzando la specifica vicenda, si è appurato che l’uomo e la donna avevano iniziato a vivere insieme, anche se in modo non continuativo, dopo la nascita del figlio, mentre durante la gravidanza i due non avevano una vita in comune.
A fronte di tali fatti di vita quotidiana, ci si trova di fronte ad una evidente dimostrazione dell’esistenza di un intenso legame affettivo tra l’uomo e la donna (vieppiù confermato dal concepimento e dalla successiva generazione di un figlio), tale da giustificare la considerazione, in chiave presuntiva, a seguito del decesso dell’uomo, tanto della lesione dell’equilibrio morale e affettivo della donna (e, dunque, del proprio mondo emotivo) come conseguenza della perdita di quel rapporto, quanto dello sconvolgimento della propria vita nella sua proiezione dinamico-relazionale, non potendo in alcun modo trascurarsi, come fatto suscettibile di assumere un valore determinante sul piano critico e indiziario, l’incidenza fortemente negativa (quando non radicalmente travolgente) della scomparsa di un riferimento affettivo fondamentale della propria esistenza (il proprio compagno di vita, padre del proprio figlio) sul terreno delle abitudini della vita quotidiana, esattamente come accade nei casi di perdita di rapporti parentali consacrati da un legame di natura formale, in cui la relazione con l’altro (la lei o il lui della vita a due) entra nell’esistenza di ciascuno come il polo attrattivo di una direzione che si distende giorno per giorno nel tempo.
Evidentemente apprezzabile, quindi, il pregiudizio patito dalla donna, in termini non patrimoniali, sotto il profilo della relativa proiezione in chiave dinamico-relazionale.

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