Cacciato il dipendente che opera in ‘smart working’ senza preventiva autorizzazione da parte dell’azienda
Tirando le somme, l’avere fatto indebito ricorso allo ‘smart working’ – per un considerevole numero di giorni, peraltro – si configura come condotta dotata di disvalore disciplinare, e l’irrogato licenziamento costituisce sanzione proporzionata e legittima

Sacrosanto il licenziamento del dipendente che, pur non essendo stato autorizzato dall’azienda, svolge in ‘smart working’ la propria prestazione lavorativa.
Questa la secca presa di posizione dei giudici (sentenza dell’11 luglio 2025 del Tribunale di Ragusa), i quali, ampliando l’orizzonte oltre la peculiare vicenda, hanno fissato il principio secondo cui lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce un diritto pieno del lavoratore, risultando esso comunque subordinato all’autorizzazione della parte datoriale ed alla sottoscrizione di specifico accordo nel cui contesto vengano dettagliatamente descritti gli aspetti rilevanti della prestazione stessa secondo quanto disposto dalla legge e da specifico protocollo. Pertanto, non può ragionevolmente sostenersi che il lavoratore eventualmente in possesso dei requisiti idonei a consentire l’accesso preferenziale allo ‘smart working’ possa in maniera del tutto autonoma decidere se e quando rendere la propria attività lavorativa in non meglio precisati locali diversi dalla sede aziendale.
Al contrario, il dipendente che vuole lavorare in modalità ‘smart’ è tenuto ad ottenere dal datore di lavoro una autorizzazione preventiva, da integrare indefettibilmente con la stipulazione del precedente.
Allo stesso tempo, non è plausibile affermare che la formalizzazione dell’accordo scritto possa essere validamente sostituito dalla mera notizia (informale e implicita) offerta dal dipendente al proprio superiore gerarchico – quale, come nella vicenda in esame, la comunicazione tramite semplici messaggi ‘Whatsapp’), essendo evidente la distinzione tra simili comunicazioni (inerenti ad una ordinaria conversazione telefonica) ed il complesso contenuto dell’accordo al quale fanno riferimento tanto la legge quanto il protocollo.
Per i giudici, inoltre, la circostanza che il contratto collettivo nazionale non contenga disposizioni di dettaglio riguardo all’autorizzazione al lavoro agile ed al conseguente accordo scritto non determina l’automatico sorgere di un pieno ed indiscriminato diritto allo ‘smart working’, ma impone piuttosto al dipendente interessato di attivarsi al fine di ottenere la redazione e sottoscrizione dell’accordo, con assoluto divieto (nelle more dell’iter in tal modo attivato) di svolgere attività lavorativa secondo una modalità agile del tutto autonomamente ed arbitrariamente stabilita.
Tirando le somme, l’avere fatto indebito ricorso allo ‘smart working’ – per un considerevole numero di giorni, peraltro – si configura come condotta dotata di disvalore disciplinare, relativamente alla quale l’irrogato licenziamento costituisce sanzione proporzionata e legittima, chiosano i magistrati di Cassazione.