Contratto di conto corrente: requisito della forma scritta rispettato con la sola sottoscrizione del cliente

Non necessaria, invece, la firma dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dai comportamenti concludenti tenuti

Contratto di conto corrente: requisito della forma scritta rispettato con la sola sottoscrizione del cliente

In materia di contratti bancari, il requisito della forma scritta va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dai comportamenti concludenti tenuti.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 14945 del 4 giugno 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra una ‘s.r.l.’ e una banca, contenzioso relativo a diversi conti correnti.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i magistrati chiariscono che, una volta accertata l’avvenuta consegna del contratto mediante la dichiarazione di ricezione, è onere del cliente smentire la circostanza della consegna. Rilevante, difatti, l’efficacia confessoria attribuibile a quanto risultante dal contenuto del documento sottoscritto dal cliente.
Tornando al caso in esame, le parti non hanno contestato la ricezione dei contratti, essendosi limitate a disconoscere la conformità delle copie agli originali, mentre è in atti la prova dell’esecuzione del rapporto. Pertanto, il materiale documentale e l’assenza di contestazione da parte degli opponenti sull’avvenuta consegna dei contratti di conto corrente alla debitrice principale, comportano, pertanto, la loro piena utilizzabilità come prova del credito e delle condizioni pattuite dalle parti.
In generale, comunque, in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente.
Da respingere, poi, la tesi secondo cui l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale attiene alla sola fase dell’esecuzione e non alla stipulazione del contratto. Ciò anche perché la disciplina della trasparenza bancaria è preordinata alla piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, sia in fase precontrattuale, sia in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione.

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