‘Centauro’ caduto a causa dell’aggressione da parte di due cani: la sola presenza delle bestie non basta per il risarcimento

Necessario, precisano i giudici, provare in concreto la colpa addebitabile all’ente pubblico

‘Centauro’ caduto a causa dell’aggressione da parte di due cani: la sola presenza delle bestie non basta per il risarcimento

In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente la responsabilità per fatto illecito, con onere per il danneggiato di provare la colpa dell’ente, non presumibile dalla sola presenza dell’animale sulla pubblica via. Qualora l’amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire, a valle, la prova di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito a carico della pubblica amministrazione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 2724 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto successo in quel di Caltanissetta nel 2010, quando un uomo in sella alla propria moto perse il controllo del mezzo a causa dell’aggressione di due cani randagi e cadde a terra, riportando lesioni alla persona e alla ‘due ruote’.
Inutile, secondo i magistrati di Cassazione, l’azione risarcitoria proposta dal ‘centauro’ nei confronti del Comune di Caltanissetta.
In generale, a fronte di danni causati da cani randagi, spiccano i compiti della pubblica amministrazione, che sono (non di protezione dei cani randagi dai rischi dell’antropizzazione, ma) di prevenzione e di protezione della popolazione dai cani randagi, che, allo stato attuale della legislazione, non costituiscono una specie protetta.
Ne consegue che la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di detti danni solo a titolo aquiliano, ossia per fatto illecito, che, come è noto, impone al danneggiato di provare una condotta, commissiva od omissiva, del responsabile, la natura colposa di quella stessa condotta ed il nesso causale tra la condotta causale ed il danno.
In questa ottica va applicato il principio secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole della responsabilità per fatto illecito, e, pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. Tuttavia, la colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio cosiddetto della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Invero, è indubbiamente condotta colposa della pubblica amministrazione il mancato adempimento dei doveri ad essa imposti dalla legge. È dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione, nei cui riguardi formula la domanda di risarcimento, non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone. Tale prova può essere fornita, ad esempio, dimostrando con un qualsiasi mezzo istruttorio (documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento) che, presso la ASL (o l’altro ente individuato dalla normativa del luogo) competente, non esisteva un ufficio preposto alla prevenzione del randagismo, ovvero esisteva solo sulla carta, ovvero che il relativo servizio non veniva svolto o veniva svolto in modo saltuario; ovvero ancora che al relativo servizio non era stata destinata alcuna risorsa o erano destinate risorse insufficienti. Al contrario, la prova della condotta colposa della pubblica amministrazione non può essere tratta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno: sia perché l’obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione (non di risultato, ma) di mezzi, ragion per cui dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l’insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione; sia perché l’essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella prevenibilità, ragion per cui nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale; sia perché un intervento a tappeto dell’ente preposto non è di per sé esigibile, ragion per cui, quand’anche sia stato provato il fatto costitutivo del danno in tutti i suoi elementi, in difetto di pregresse formali denunce (o di articoli di stampa, portati a conoscenza dell’ente prima del verificarsi del sinistro), la condotta omissiva dell’ente correttamente potrebbe essere ritenuta non colposa; sia, infine, perché la sussistenza di una condotta colposa non può essere accertata in base ad un criterio di spiegazione della causalità: se manca la prova di una condotta colposa, commissiva od omissiva, nessuna spiegazione causale è possibile anche solo imbastire.
Sotto detto ultimo profilo, affermare che la mera circostanza di fatto che un cane sia libero dimostri di per sé che il servizio di prevenzione del randagismo non sia stato espletato in modo adeguato dall’ente preposto significa introdurre una responsabilità oggettiva, non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.
Il danneggiato, una volta che abbia dimostrato l’inerzia colposa della pubblica amministrazione, deve altresì dimostrare che tra detta condotta omissiva ed il verificarsi del danno subito vi sia un nesso di causalità. In questa prospettiva egli deve provare, anche in via meramente presuntiva, che: esista una norma che imponga una certa condotta al fine di prevenire un determinato rischio; sia accertata la violazione dell’obbligo di condotta; si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell’obbligo mirava a prevenire. Dunque, tre sono i passaggi necessari per pervenire ad un giudizio di condanna della pubblica amministrazione per il danno causato da cani randagi: l’individuazione della norma che impone l’obbligo di provvedere; l’accertamento della condotta violativa di tale obbligo; la causalità tra omissione e danno. In particolare, il nesso di causa è provato in via presuntiva, dimostrando l’avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire; spetterà poi alla pubblica amministrazione superare detta presunzione, dimostrando il caso fortuito.
In caso di danni da causati da cani randagi, in capo all’ente pubblico preposto, si applica la responsabilità aquiliana (extracontrattuale), con la conseguenza che l’onere probatorio è più gravoso per il danneggiato. Precisamente, è onere del danneggiato: provare che il cane fosse effettivamente randagio (e non un cane di proprietà temporaneamente sfuggito al padrone) e individuare l’ente responsabile, cioè l’ente a cui la legge regionale affida il compito di cattura e custodia dei cani randagi; provare una concreta condotta colposa (omissiva o commissiva) dell’ente; c) provare che l’evento era evitabile con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’ente.
Tornando alla specifica vicenda, decisiva è una constatazione: il ‘centauro’ non ha provato alcuna condotta colposa omissiva o commissiva del Comune.
Entrando nello specifico, non è stato provato che l’evento fosse evitabile con uno sforzo ragionevole, non risultando, peraltro, allegato, né tantomeno dimostrato, che fosse stata segnalata al Comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell’incidente, rientrante nel territorio di sua competenza, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d’intervento dei servizi di cattura e di ricovero, rimaste inevase.

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