Donazione corposa: validità legata alla forma dell’atto pubblico

Senza il rispetto di tale requisito, è logica la restituzione delle somme percepite senza causa

Donazione corposa: validità legata alla forma dell’atto pubblico

La donazione di valore non modico è nulla, come da Codice Civile, per mancanza della forma dell'atto pubblico prescritta ad substantiam, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite senza causa.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 23868 del 26 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla assegnazione di una eredità e, nello specifico, ad un prelievo da un conto corrente, aggiungono che il prelievo di denaro dal conto corrente altrui effettuato dal delegato in assenza di valida giustificazione causale configura indebito oggettivo, indipendentemente dall'esistenza di una delega formalmente valida per le operazioni bancarie, quando tale delega non autorizzava l'appropriazione delle somme.
Alla luce di quanto ricostruito in merito alla vicenda presa in esame dai giudici, della donazione allegata a giustificazione del contestato prelievo dal conto corrente non è stata fornita la prova nella dovuta forma in considerazione dell’elevato ammontare della presunta liberalità.
In sostanza, seppure facendo riferimento alla prova della donazione, si è escluso che ricorressero le condizioni, in ragione dell’elevato ammontare dell’importo in esame, per ritenere l’esistenza di una donazione di modico valore, valida anche in mancanza di atto pubblico. In effetti, al fine del riconoscimento del modico valore di una donazione, devono ricorrere il criterio oggettivo correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Da escludere, poi, la configurabilità di donazione indiretta, che è la liberalità realizzata ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dal Codice Civile, utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
Utile il riferimento al principio secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, non integra donazione indiretta ma configura donazione tipica a esecuzione indiretta soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore. Ciò perché l’operazione bancaria tra donante e donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale tra loro concluso e all’operazione rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro.
È evidente, secondo i giudici, che nella fattispecie in esame non sussiste rapporto di strumentalità necessaria tra il conferimento della delega a operare sul conto corrente e l’emissione dell’assegno circolare da parte della delegata a proprio favore, perché il conferimento della delega non aveva in sé l’effetto indiretto dell’arricchimento del delegato. Tale arricchimento si è potuto verificare, in tesi, esclusivamente in forza di un accordo distinto ed esterno rispetto a quello relativo alla delega a operare, con il quale i titolari del conto avevano autorizzato la delegata a eseguire l’operazione a suo favore per spirito di liberalità, e perciò in forza di donazione assoggettata alla forma dell’atto pubblico ad substantiam.

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