Espulsione dello straniero: diritto all’unità familiare da salvaguardare anche se non ci sono figli

Necessario, precisano i giudici, fare riferimento ad un concetto ampio di legami familiari

Espulsione dello straniero: diritto all’unità familiare da salvaguardare anche se non ci sono figli

Illogico convalidare l’espulsione dello straniero, ritenendo non concreto il suo diritto all’unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato col coniuge residente in Italia sia senza figli. Ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31883 del 7 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce della vicenda di una cittadina della Repubblica Popolare Cinese, giunta nel 2001 in Italia, quando vi si è stabilita insieme al marito.
Necessario, in generale, fare riferimento ad un concetto ampio di legami familiari. Peraltro, nella vicenda in esame, la straniera ha spiegato che lei e il marito sono entrambi regolarmente soggiornanti in Italia, e che, mentre lei in passato ha svolto attività lavorativa ma ad oggi percepisce una pensione dalla Repubblica Popolare Cinese, il marito lavora come guida turistica. Inoltre, la donna ha anche acquistato la proprietà di un bene immobile ad uso abitativo, dove vive assieme al marito.
A parere della donna, quindi, non vi sono dubbi sul suo radicamento nel tessuto sociale italiano, unitamente al proprio nucleo familiare, a tal punto da avere diritto ad un ‘permesso di soggiorno’ per motivi familiari, e quindi va censurata la valutazione compiuta dal Giudice di pace, il quale ha negato prevalenza alla tutela della famiglia, rilevando l’assenza di figli per la straniera e per il marito.
Questa obiezione è condivisa dai magistrati di Cassazione, soprattutto perché la norma ricorda che, nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (o del familiare ricongiunto), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del soggetto, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine. In questa ottica, quindi, bisogna salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero, valutandone adeguatamente la situazione familiare ai fini della legittimità del decreto di espulsione.
A fronte della vicenda in esame, il Giudice di Pace ha effettivamente operato il bilanciamento tra la tutela dei vincoli familiari della straniera e le condizioni che hanno impedito il rinnovo del ‘permesso di soggiorno’ (assenza dal territorio nazionale per un determinato periodo di tempo), ma ha violato la legge laddove ha interpretato la nozione di diritto all’unità familiare secondo una accezione che non appare ricompresa nelle espressioni legislative, che non paiono affatto autorizzare una limitazione del riconoscimento del diritto al rispetto dell’unità familiare alla sola ipotesi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi dei figli. Difatti, il dritto all’unità familiare è tutelato caso per caso, senza distinzioni, gradazioni o gerarchie tra le tipologie di vincoli familiari e con estensione anche alla rilevanza dei vincoli solo sociali (purché, naturalmente si tratti di vincoli indispensabili per l’esplicazione della vita dello straniero).

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