Inciampa e cade a causa di un rotolo di cartone: risarcimento sacrosanto

Decisiva la ricostruzione dell’episodio verificatosi nell’androne di un palazzo

Inciampa e cade a causa di un rotolo di cartone: risarcimento sacrosanto

Risarcimento sacrosanto per il privato cittadino che, una volta conclusa la discesa delle scale di un palazzo, finisce per inciampare, nel contesto dell’androne, su un grosso cartone steso sul pavimento, rovinando poi a terra e riportando serie ripercussioni fisiche. Per i giudici (sentenza del 18 giugno 2025 del Giudice di pace di Pescara) non ci sono dubbi sulla responsabilità addebitabile all’amministrazione condominiale.
Inequivocabili i dettagli dell’episodio. In sostanza, si è appurato che il privato cittadino – un avvocato – si trovava all’interno dello stabile per visionare un appartamento proposto in locazione e, una volta concluso il sopralluogo e terminata la discesa delle scale del palazzo, mentre si apprestava ad uscire dall’androne, era inciampato con il piede sul cartone, posto sul pavimento dell’androne, ed era finito rovinosamente a terra.
A fronte di tale quadro probatorio, è irrilevante, secondo i giudici, la precisazione proposta dal condominio, cioè che i lavori edili (per i quali era stato apposto del cartone sul pavimento dell’androne dell’edificio), i detriti e la calce sulla pavimentazione riguardavano un appartamento privato facendo parte dello stabile. Respinta, di conseguenza, la tesi secondo cui, trattandosi di opera privata, la cui esecuzione non era stata comunicata all’amministratore dello stabile, era onere dell’impresa incaricata dei lavori, applicare avvisi e segnali dell’intervento al fine di scongiurare possibili rischi per condòmini e visitatori esterni.
I giudici ritengono rilevanti anche le dichiarazioni di due testimoni: uno ha confermato che l’avvocato è inciampato nel cartone presente nell’androne del palazzo e , inoltre, con dovizia di particolari, ha spiegato che il cartone era dello stesso colore della pavimentazione, era lungo tra i tre e i quattro metri ed era largo circa un metro e mezzo, mentre in quello spazio comune la luce era fioca; l’altro, dipendente dell’amministratore del condominio, ha, invece, chiarito che la luce presente nell’androne si accendeva al crepuscolo e non al passaggio delle persone, e ha aggiunto che le pulizie venivano effettuate due volte alla settimana, di norma.
Evidente, quindi, la responsabilità del condominio, anche alla luce del principio secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Difatti, il condominio, proprio in quanto custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, precisano i giudici, mentre, a fronte dell’episodio oggetto del contenzioso, il condominio è da ritenere colpevole per l’incidente subito dall’avvocato, dovendo esso garantire la sicurezza dell’utilizzo della cose comuni dell’edificio.

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