Niente garanzia se l’acquirente della vettura avrebbe potuto accorgersi subito di alcuni gravi difetti

Fondamentale il riferimento alla natura palese dei vizi dedotti, o, comunque, la loro riconoscibilità secondo ordinaria diligenza

Niente garanzia se l’acquirente della vettura avrebbe potuto accorgersi subito di alcuni gravi difetti

Accessori mancanti, difetti estetici, danni alla carrozzeria e spie accese: niente garanzia per il compratore della vettura. Per i giudici, difatti, di quei vizi avrebbe potuto e dovuto accorgersi subito, alla consegna del veicolo.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 29420 del 6 novembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una ‘Porsche’ usata acquistata dal titolare di una società pagando 21mila euro ad una concessionaria.
Una volta ammirata la vettura nella cornice del salone espositivo, il potenziale cliente non ha dubbi e porta a termine l’affare. Una volta, però, avuto finalmente a disposizione il veicolo, ecco l’amara sorpresa: accessori non presenti, difetti estetici, danni alla carrozzeria e, dulcis in fundo, spie lampeggianti all’accensione.
Consequenziale la richiesta con cui il proprietario della ‘Porsche’ punta alla riduzione del prezzo, nella misura di quasi 10mila e 500 euro, e ad un risarcimento, nella misura di quasi 4mila e 800 euro. Tutto ciò, come detto, in ragione dei molteplici vizi riscontrati sulla vettura. Ma per i giudici di merito la pretesa avanzata nei confronti dei soci titolari della concessionaria è priva di fondamento. In particolare, in Appello vengono evidenziati alcuni dettagli ritenuti decisivi: nella proposta di acquisto, in favore di parte non consumatrice, si è dato atto espressamente che l’acquirente ha dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto, come certificato dalla scheda di valutazione di conformità, che ha formato parte integrante ed essenziale delle condizioni particolari; come comprovato dai documenti prodotti da entrambe le parti, deve escludersi la riconducibilità delle manchevolezze riscontrate nella vettura a vizi occulti, in relazione ai quali il venditore possa essere obbligato alla garanzia; inoltre, l’acquirente – pacificamente non consumatore – non ha offerto gli elementi di prova inerenti all’esistenza di vizi occulti, volti a dare ingresso ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché – come emerge dalla lettura della relazione tecnica di parte – tutti i difetti e i danni accertati sono relativi a vizi palesi o comunque facilmente riscontrabili ad un esame esterno dell’autovettura, che – come emerge dalla lettura del contratto – risulta essere stato effettuato prima dell’accettazione della proposta. Inoltre, non risulta quando le carenze indicate si siano verificate, ossia se esse risalgano al momento della consegna ovvero si siano verificate successivamente, viene aggiunto nella decisione d’Appello.
Col ricorso in Cassazione, però, il proprietario della ‘Porsche’ ripropone la tesi dell’esistenza di vizi occulti, con conseguente operatività della garanzia, come da Codice Civile, trattandosi, a suo dire, di veicolo usato acquistato come ‘visto e piaciuto’ da soggetto non consumatore. Nello specifico, egli spiega di non avere avuto modo di constatare l’esistenza di vizi nella vettura all’interno del salone espositivo della concessionaria, un ambiente scarsamente illuminato, e di non avere svolto alcun giro di prova su strada, a fronte della presentazione dell’autovettura come auto nuova che non aveva subito incidenti, sicché l’esame dell’autovettura è avvenuto per la prima volta e con maggiore attenzione solo dopo che la vettura era stata consegnata. Inoltre, la perizia di parte ha accertato, aggiunge, la presenza di una moltitudine di vizi estetici e di natura diversa, afferenti tanto alla carrozzeria e ai cerchioni, quanto all’abitacolo e al vano motore, sicché deve ritenersi che, oltre ai vizi estetici verosimilmente apparenti, vi fossero anche vizi occulti.
Per il proprietario della ‘Porsche’, quindi, è illogico reputare tutti i vizi da lui riscontrati sulla vettura come palesi o comunque facilmente riconoscibili ad un esame esterno del veicolo. Di conseguenza, a suo dire, va riconosciuta la garanzia a carico del venditore, anche perché la clausola “vista e piaciuta” non è operativa per i vizi occulti.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dal proprietario della ‘Porsche’. Di conseguenza, nonostante i problemi riscontrati sulla vettura, egli non ha diritto né ad una riduzione del prezzo né tantomeno ad un risarcimento.
Centrale è il tema della eventuale riconoscibilità delle difformità e dei vizi del bene acquistato. Su questo fronte, i giudici di terzo grado condividono appieno la valutazione compiuta in Appello, valutazione che ha accertato la natura palese dei vizi dedotti, o, comunque, la loro riconoscibilità secondo ordinaria diligenza, essendo stati denunciati dall’acquirente la mancanza di alcuni accessori dell’auto con il mancato rispetto delle pattuizioni – quali le mappe del navigatore, il gancio traino, un secondo treno di pneumatici, il porta targa – nonché difetti estetici e danni alla carrozzeria e ai cerchioni, l’accensione di spie relative alla batteria e alla manutenzione, tutti vizi che avrebbero potuto essere facilmente rilevati al momento della consegna della vettura. Correttamente, quindi, la garanzia è stata negata, in ragione della natura palese di tali vizi, chiosano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che, in tema di compravendita, la clausola contrattuale “visto e piaciuto”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di del bene, con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in malafede.

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