Prestazione potenzialmente pericolosa: legittimo il rifiuto del dipendente

Chiuso il contenzioso tra ‘Trenitalia’ e alcuni macchinisti ferrovieri sanzionati per non avere voluto svolgere la prevista mansione lavorativa con le modalità del cosiddetto ‘agente solo’, ossia come unico soggetto addetto alla guida del convoglio

Prestazione potenzialmente pericolosa: legittimo il rifiuto del dipendente

Sicurezza prioritaria sui luoghi di lavoro: perciò, è legittimo il rifiuto, da parte del dipendente, della prestazione lavorativa che può potenzialmente portare a situazioni di pericolo.
Questa la visione applicata dai giudici (ordinanza numero 3609 del 12 febbraio 2025 della Cassazione) nel contenzioso tra ‘Trenitalia’ e alcuni macchinisti ferrovieri sanzionati per non avere voluto svolgere la prevista mansione lavorativa con le modalità del cosiddetto ‘agente solo’, ossia come unico soggetto addetto alla guida del convoglio.
Per i giudici va sempre applicato il principio secondo cui, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate o la violazione dell’obbligo di sicurezza, va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare, essendo legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando questa possa comportare rischi per la sicurezza non adeguatamente fronteggiabili, conservando al contempo il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro.
Annullate, nella specifica vicenda, le sanzioni disciplinari adottate da ‘Trenitalia’ nei confronti dei macchinisti. Ciò perché va ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di ‘equipaggio misto’ o ‘agente solo’ – vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o di agente abilitato alla guida – con pericolo per la sicurezza dei trasporti e l’incolumità di terzi.
In sostanza, è impossibile parlare di contratto violato se, precisano i giudici, se il lavoratore, conducente di treno, si è avvalso della facoltà di rifiutare di rendere la prestazione con la modalità ‘agente solo’ e lo ha fatto sul rilievo che la prestazione avrebbe potuto essere pericolosa, essendo sufficiente la prospettazione dell’idoneità lesiva della prestazione resa per i rischi per la sicurezza del personale viaggiante non adeguatamente fronteggiabili con i dispositivi di sicurezza apprestati.

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