Prove del rapporto contrattuale: necessario valutare anche le cambiali

In sostanza, né la prova testimoniale né quella documentale hanno consentito di affermare che un contratto si era effettivamente concluso ed in che termini

Prove del rapporto contrattuale: necessario valutare anche le cambiali

Le cambiali sottoscritte dalla parte contraente costituiscono un concreto indizio dell’impegno assunto e devono essere valutate ai fini della prova del rapporto contrattuale sottostante, non potendo essere omesso l’esame di tale decisivo elemento probatorio.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 13396 del 20 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al mancato pagamento per una fornitura di materiale inerte.
In ballo, soprattutto, il decreto ingiuntivo mirato ad ottenere il previsto pagamento. In primo grado, i giudici confermano il decreto ingiuntivo, poiché, a loro parere, dall’esame testimoniale e dalle prove addotte è in realtà emerso che un contratto era stato concluso e che non era stato adempiuto. Di diverso avviso, invece, i giudici d’Appello: a loro parere, non è emersa in giudizio la prova non tanto e non solo della conclusione del contratto quanto piuttosto del suo contenuto, e dunque di quali fossero i termini del rapporto sottostante.
Secondo i giudici d’Appello, inoltre, né la prova testimoniale né quella documentale hanno consentito di affermare che un contratto si era effettivamente concluso ed in che termini, né a tale scopo potevano valere le fatture in quanto atti provenienti dal creditore e non idonei a fornire la prova del credito.
Chiara la linea seguita in Appello: i giudici non hanno affermato la necessità che il contratto fosse concluso per iscritto, piuttosto hanno rilevato che la mancanza di un atto scritto ha impedito di stabilire quale fosse il contenuto del contratto. E la mancanza di prova del contratto non può ritenersi supplita dai documenti di trasporto.
Peraltro, se i giudici d’Appello avessero ritenuto necessaria la forma ad substantiam, avrebbero dichiarato nullo il contratto, per difetto di quella forma, e invece hanno solo deciso nel senso della mancanza di prova del contenuto contrattuale.

news più recenti

Mostra di più...