Ruzzolone provocato da una buca però avvistabile: niente risarcimento
Per i giudici la situazione è chiara: il capitombolo è stato sì provocato da una buca presente sul manto stradale, ma quella buca era facilmente evitabile, secondo i giudici, se l’uomo fosse stato più accorto

Buca facilmente avvistabile: nessuna colpa del Comune per il ruzzolone del cittadino. Respinta, di conseguenza, dai giudici (ordinanza numero 15355 del 9 giugno 2025 della Cassazione) la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo vittima di una caduta nel centro di Bisceglie.
In sostanza, il capitombolo è stato sì provocato da una buca presente sul manto stradale, ma quella buca era facilmente evitabile, secondo i giudici, se l’uomo fosse stato più accorto.
Scenario dell’episodio, risalente all’estate del 2018, è la città di Bisceglie. Ad essere precisi, è una sera di luglio, caratterizzata ancora dalla disponibilità di una buona luce naturale, quando un uomo, che sta tranquillamente passeggiando nel centro cittadino, scende dal marciapiede per attraversare la strada ma mette il piede in fallo, ossia in una buca presente sul manto stradale – e non visibile, a suo dire –, e finisce rovinosamente a terra, riportando serie lesioni, ossia la frattura composta del perone distale sinistro.
Per la vittima del capitombolo non ci sono dubbi: l’incidente capitatogli è addebitabile al Comune, colpevole di scarsa manutenzione della rete viaria cittadina. Questa visione viene condivisa dal Giudice di pace ma viene poi smentita dai giudici del Tribunale, i quali, invece, ritengono evidente la scarsa diligenza prestata dal cittadino, che, a loro parere, se invece fosse stato più attento, avrebbe potuto facilmente evitare l’ostacolo.
Tirando le somme, niente risarcimento per la vittima del ruzzolone, la quale anzi riceve dai giudici una tiratina d’orecchie e l’invito a essere più prudente.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta il cittadino sostiene sia palese l’errore compiuto in Tribunale, ossia l’avere ritenuto che la responsabilità del Comune potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di una insidia, così ponendo a carico del soggetto danneggiato l’onere di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell’evento dannoso, mentre, di regola, l’onere probatorio gravante sul soggetto danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (e della entità) del danno e della sua derivazione dalla cosa, restando a carico del soggetto custode del bene l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Questa obiezione non convince però i giudici di terzo grado, i quali mostrano di condividere appieno le valutazioni compiute in Tribunale. Inequivocabili i dettagli relativi all’episodio che ha dato origine al contenzioso tra cittadino e Comune. In primo luogo, il sinistro si è verificato quando la visibilità era ancora buona, come dichiarato, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso soggetto danneggiato. In secondo luogo, la buca, si è appurato, era collocata nello spazio compreso tra due autovetture parcheggiate, lungo il marciapiede da cui è sceso il cittadino» e «la sede stradale nelle vicinanze non era in buono stato. Logicamente, quindi, secondo i giudici di Cassazione, da tali circostanze si è dedotto che il cittadino, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione al momento dell’attraversamento, soprattutto utilizzando l’attraversamento pedonale sito a pochi passi dal luogo della caduta, avrebbe sicuramente raggiunto il versante opposto in completa sicurezza.
In sostanza, la buca, che ha ‘tradito’ il cittadino, era visibile ed evitabile, sicché la vittima della caduta, ove avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgere la buca e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio, se solo avesse optato per il percorso meno impervio. Ciò significa, ovviamente, che la caduta e le conseguenti lesioni riportate dal cittadino non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ossia del Comune, mentre debbono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del soggetto danneggiato.